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DIVENTA SOCIA
Perché associarsi ?
AIDDA è l’Associazione delle donne che guidano
la loro impresa (90%) o sono manager d'impresa (10%) e vivono la loro vita al vertice delle
aziende, in un'associazione che da 50 anni si è costituita in Italia.
AIDDA cerca di supportare le piccole imprese e la
quotidianità pulsante di ben 1.500 imprenditrici di cui molte hanno più di una
impresa.
La nostra realtà è la vita della quotidianità imprenditoriale.
Come valore aggiunto abbiamo "il mondo": siamo figlie di un’Associazione mondiale
che si sta espandendo.
Abbiamo una piattaforma virtuale che ci permette di esporre i nostri prodotti in
tempo reale in tutto il mondo.
Proficuo partenariato, investimenti, scambi, incontri di settore; queste sono le
nostre missioni, non per ultima quella della formazione continua della cultura del
rischio d’impresa, perchè
le imprese guidate da donne sono il motore di accelarazione in Europa, ma anche nei
paesi in via di sviluppo.
Prima di diventare Socia di Aidda Vi invitiamo a leggere attentamente sia
lo Statuto che il
Regolamento dell'Associazione,
che sono forniti in allegato.
Si può diventare Socia Ordinaria di AIDDA quando si è in
possesso dei seguenti requisiti (vedi articolo 2, comma 2 ed articolo 4 dello Statuto):
- abbia la maggiore età, anche non residente in Italia
- svolga la propria attività lavorativa in Italia e possegga uno dei requisiti sotto indicati:
- svolga in proprio una attività imprenditoriale dotata di strutture di particolare
rilievo nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi,
attestata dal certificato aggiornato di iscrizione presso la CCIAA
- sia socia amministratrice in S.n.c. o S.a.s. dotate di strutture di particolare
rilievo nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi,
attestata dal certificato aggiornato di iscrizione presso la CCIAA
- sia amministratrice, con poteri delegati o funzioni operative interne in società di
capitali dotate di strutture di particolare rilievo nei settori dell'industria,
del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi, attestata dal
certificato aggiornato di iscrizione presso la CCIAA (qualora da quest’ultimo non
risultino i poteri delegati con firma depositata, il verbale autenticato del
Consiglio di Amministrazione della Società dal quale risulti la nomina dei poteri
delegati o delle funzioni operative di particolare responsabilità)
- sia titolare di procura generale notarile, anche limitata a particolari funzioni, in una delle
imprese aventi le caratteristiche di cui ai punti che precedono, attestata dal
certificato aggiornato di iscrizione presso la CCIAA (qualora da quest’ultimo non risulti
la procura notarile registrata, il verbale autenticato del Consiglio di Amministrazione della
Società che implichi l’assunzione di responsabilità, anche limitata a particolari funzioni, con
firma del responsabile)
- sia titolare di impresa agricola ex articolo 2135 codice civile, dotata di strutture di particolare rilievo,
attestata dal certificato aggiornato di iscrizione presso la CCIAA oppure
dall'iscrizione all’Ufficio Provinciale dei Contributi Agricoli
- sia dirigente di impresa oppure di ente pubblico, ex articolo 2095 codice civile, attestata
dal certificato aggiornato di iscrizione presso la CCIAA, oppure oppure da una copia
notarile del mandato che determina i poteri di operatività oppure la dichiarazione
autenticata rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa che specifichi le mansioni di
responsabilità relative all’intera azienda o ad un suo ramo autonomo (per le dirigenti
di ente pubblico, l’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione,
rilasciata dall’ente e dagli altri organi competenti, che attesti la qualifica e le
funzioni attribuite)
- eserciti, in forma individuale o associata, una professione che prevede l'iscrizione in specifici albi
professionali, sempre che la propria attività professionale sia dotata di strutture operative
di particolare rilievo nell'ambito territoriale in cui viene svolta, attestata dal
certificato di iscrizione, attestante un’anzianità di almeno due anni, all’Albo di
categoria ed una copia dell’atto costitutivo registrato
- una realtà di almeno 5 dipendenti fissi (ad esclusione del settore agricolo), oppure un fatturato di almeno 516.000 euro
(un miliardo delle vecchie lire)
Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto dell'Associazione, la procedura per l'accettazione delle nuove Socie
è la seguente:
- L'aspirante Socia presenta una domanda di ammissione alla Presidente della
a cui intende appartenere,
comprovando la propria qualifica come indicato precedentemente, secondo le modalità che saranno previste
dal Regolamento. La domanda deve essere sottoscritta da due Socie (Socie presentatrici), che abbiano
almeno due anni di anzianità effettiva
- La Presidente di Delegazione sottopone la domanda di ammissione dell’aspirante Socia al
Consiglio di Delegazione, alla prima riunione dello stesso. Il Consiglio di Delegazione, prende in
esame tale domanda e, con delibera a scrutinio segreto assunta a maggioranza assoluta dei suoi
membri in carica, provvede ad accettare o meno la domanda di ammissione dell’aspirante Socia,
previa verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità (articolo 4 dello Statuto)
- In caso di accettazione della domanda dell’aspirante Socia, il Consiglio di Delegazione, entro cinque giorni
dalla data della delibera, trasmette al Comitato Direttivo Nazionale la relativa documentazione. Il Comitato
Direttivo Nazionale, nella prima riunione, prende in esame tale documentazione e, con delibera a scrutinio
segreto assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, provvede a ratificare o respingere
l’ammissione dell’aspirante Socia; in tal caso l’anzianità di iscrizione all’Associazione decorre dalla
data di delibera del Comitato Direttivo Nazionale
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