|
ARTICOLO 13 DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Di seguito viene riportato il testo integrale dell'articolo 13 tratto dalla legge n. 675
del 31 dicembre 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali" (testo consolidato con il d.lg. n.196 del 2003).
Articolo 13 - Diritti dell'interessato
- L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo 7;
- gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
- L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita
in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
- Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
- La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
- i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
- i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
- l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli,
a giudizio del Garante, impossibile.
|